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R.D. 14/08/1920 n. 1285

Art. 48. Il personale addetto all'ufficio idrografico del Po ed agli altri uffici e sezioni idrografiche non può essere destinato ad altri uffici o servizi, né ricevere altri incarichi senza che ne sia dato preavviso al presidente del consiglio superiore delle acque.

Art. 49. Alle visite d'istruttoria relative alle domande per grandi derivazioni interviene un funzionario tecnico dell'ufficio o sezione idrografica che ha giurisdizione sul bacino a cui la derivazione si riferisce, col compito di definire la natura e l'entità degli impianti di stazioni e strumenti idrografici. Il verbale della visita di istruttoria deve portare anche la firma del funzionario del servizio idrografico intervenuto alla visita.

Art. 50. Lo studio dei bacini lubriferi di cui agli articoli 59 e seguenti del Regio Decreto 09/10/1919 n. 2161, e delle questioni idrologiche che sorgessero in seguito a domande di concessione è affidata di regola agli uffici e sezioni idrografiche. Il ministro dei lavori pubblici, d'accordo con quello del tesoro, potrà all'uopo provvedere il personale occorrente e valersi anche temporaneamente della collaborazione di professionisti di speciale competenza, determinandone la retribuzione. I fondi all'uopo occorrenti saranno prelevati da quelli di cui al- l'art. 62 del Regio Decreto 09/10/1919 n. 2161.

Art. 51. Le pubblicazioni relative agli studi del servizio idrografico e del consiglio superiore delle acque possono essere poste in vendita, versandone il ricavo in tesoreria con imputazione al capitolo del bilancio della entrata di cui all'art. 9 del Regio Decreto 09/10/1919 n. 2161, e per i fini in esso indicati. Le somme così versate saranno, con decreto del ministro del tesoro, iscritte nello stato di previsione delle spese del ministero dei lavori pubblici e sul capitolo relativo saranno assegnati ogni anno dal ministro, su proposta del consiglio superiore delle acque, premi speciali ai funzionari che più abbiano contribuito agli studi relativi al regime ed alla utilizzazione di corsi d'acqua e alle pubblicazioni predette.

Art. 52. La domanda di concessione delle agevolazioni e sovvenzioni di cui all'art. 48 del Regio Decreto 09/10/1919 n. 2161, deve essere presentata insieme con la domanda di concessione della derivazione di acqua necessaria per la esecuzione delle opere menzionate nel detto articolo. La domanda deve essere presentata in doppio originale all'ufficio del genio civile competente, il quale restituisce all'esibitore uno degli originali con l'attestazione della data di presentazione.

Art. 53. Sono a carico di chi chiede la concessione delle agevolazioni e sovvenzioni le spese occorrenti per l'istruttoria ed in generale per l'esame della domanda. Il richiedente deve, a richiesta dell'ufficio del genio civile, depositare le somme necessarie per il pagamento delle spese anzidette od integrare il deposito che abbia già fatto a termini dell'art. 11 del presente regolamento. Non effettuandosi il deposito entro il termine assegnato, che non potrà esse- re superiore a trenta giorni, la domanda non avrà ulteriore corso. Le spese effettivamente incontrate sono liquidate dall'ingegnere capo del genio civile.

Art. 54. Il piano finanziario da presentarsi, in originale e copia, a corredo della domanda di concessione della sovvenzione governativa, deve indicare: 1º La spesa prevista per la costruzione delle opere e per tutti gli impianti, meccanismi e dotazioni relative. 2º I mezzi con i quali s'intende provvedervi, capitale proprio o capitale da attingere al credito. 3º Le spese di manutenzione e quelle di esercizio, distinte per categorie e voci, in relazione alle diverse forme di attività industriale che si vuole esplicare. 4º I criteri che s'intendono seguire per mantenere il valore degli impianti fissi, meccanismi, ecc. e per rinnovare periodicamente le parti deteriorabili, e le quote che, all'uopo, sarebbero da portare nel conto annuo di esercizio. 5º Gli oneri presunti per il servizio dei capitali da attingere al credito. 6º Il periodo di tempo e le quote annue assegnate all'ammortamento del ca pitale direttamente fornito dal concessionario. 7º I proventi che si calcola di ottenere con la somministrazione o vendita del- l'acqua derivata e dell'energia prodotta, e dei contributi dei fondi irrigabili e dei proprietari ed utenti a valle di cui all'articolo 57 del Regio Decreto 09/10/1919 n. 2161, nonché la eventuale sovvenzione ai sensi del decreto stesso. 8º Quando gli impianti si vogliono utilizzare in tutto o in parte per industrie ad esercizio diretto del concessionario, le norme che dovrebbero regolare i rapporti nascenti dalla promiscuità delle gestioni e le quote da considerarsi come reddito derivante dalla costruzione del serbatoio, lago od opera affine. Dal compendio degli elementi di cui sopra, integrati con la proposta di rimunerazione al capitale del concessionario, sarà fatto risultare il disavanzo economico, ad eliminare od a ridurre il quale è chiesta la concessione governativa. Dovranno inoltre essere indicati nella domanda i limiti dei prezzi che si pro- pone di adottare per i singoli usi cui è destinata l'acqua o l'energia prodotta e le norme e le condizioni generali per l'applicazione delle tariffe. Quando siano richieste le sole agevolazioni di cui ai num. 1 e 2 dell'art. 48 del Regio Decreto 09/10/1919 n. 2161, basterà la presentazione del piano finanziario richiesto dall'art. 9, lettera f), del presente regolamento.

Art. 55. L'ufficio del genio civile nel riferire sui risultati della istruttoria compiuta a termine del precedente art. 14, esprime anche un sommario parere sulla domanda di agevolazioni e sovvenzioni. Il ministro dei lavori pubblici sottopone quindi gli atti all'esame del consiglio superiore delle acque, il quale può domandare, anche direttamente al richiedente, le maggiori notizie e gli schiarimenti verbali che reputerà necessari.

Art. 56. Dopo che abbia firmato il disciplinare per la concessione della derivazione d'acqua, giusta il precedente art. 18, il richiedente la sovvenzione governativa dovrà presentare all'ufficio del genio civile nel termine perentorio, che gli verrà assegnato dal ministero dei lavori pubblici, il progetto esecutivo delle opere alle quali si riferisce la concessione corredandolo dei rilievi geognostici e dei calcoli dimostrativi della capacità del serbatoio, nonché gli esemplari del piano finanziario esibito debitamente aggiornato. Tale progetto, da esibirsi in originale e copia, sarà redatto in conformità alle norme per la compilazione dei progetti esecutivi approvate con decreto del ministro dei lavori pubblici di cui all'articolo 21 del presente regolamento, nonché delle speciali norme per la costruzione delle dighe.

Art. 57. L'ufficio del genio civile trasmette al ministero dei lavori pubblici il progetto ed il piano finanziario di cui al precedente articolo, esprimendo il proprio parere tanto sul progetto stesso, quanto sulla esattezza dei dati forniti dal richiedente nel piano medesimo e sulle eventuali modificazioni occorrenti. Il consiglio superiore delle acque, accertato il piano finanziario dopo avere eventualmente sentito il richiedente, propone l'ammontare annuo della sovvenzione governativa, nei limiti del disavanzo economico risultante dal piano stesso, e ne stabilisce pure la durata. Agli effetti della determinazione della sovvenzione governativa, di cui all'art. 50 del Regio Decreto 09/10/1919 n. 2161, s'intende che i milioni di metri cubi d'acqua, ai quali si applica la sovvenzione stessa, sono dati dalla capacità corrispondente ai peli estremi d'invaso e svaso dell'acqua accumulata.

Art. 58. L'ufficio del genio civile provvederà, durante l'esecuzione dei lavori, ai rilievi ed accertamenti necessari per potere poi stabilire il volume del serbatoio creato e per acquistare elementi onde giudicare sulla sua impermeabilità. Di tali elementi il genio civile dovrà valersi nell'eseguire il collaudo a termine del precedente art. 24. Il certificato di collaudo potrà essere rilasciato con riserva dell'accertamento sperimentale che il serbatoio è atto a contenere l'acqua.

Art. 59. Determinata che sia la sovvenzione annua governativa, questa non potrà essere aumentata se pure non dovessero corrispondere, all'atto della realizzazione, le previsioni del piano finanziario, tanto in ordine al costo di costruzione, quanto nei riguardi delle spese e dei redditi dell'esercizio. Parimenti nessuna variazione potrà recarsi ai limiti dei prezzi di cui al penultimo comma dell'art. 54. Qualora dal collaudo risulti che il serbatoio o lago abbia una capacità inferiore a quella prevista nel progetto esecutivo in base al quale è stata accordata la sovvenzione, è in facoltà del ministero dei lavori pubblici di ridurre proporzionalmente, su conforme parere del consiglio superiore delle acque, la sovvenzione annua.

Art. 60. Ai sensi dell'art. 52 del Regio Decreto 09/10/1919 n. 2161, s'intende profitto netto, alla cui partecipazione è ammesso lo Stato, quello che rimane del profitto lordo detratte le spese di esercizio, di manutenzione, di riparazione e quelle di estinzione del capitale di primo impianto, esclusa quella parte delle opere di derivazione che, secondo l'art. 22 del Regio Decreto 09/10/1919 n. 2161, passerà senza compenso in proprietà dello Stato. Nel prodotto lordo saranno compresi tutti i contributi diretti o indiretti dovuti all'azienda, con l'obbligo del non riscosso per riscosso. Tale criterio di accertamento del profitto netto sostituisce quello indicato nel secondo comma dell'art. 52 del citato decreto, quando questo non sia applicabile. Se sia concessionaria una società che svolga la sua attività in diversi campi, dovrà, nel caso che sia stabilita la partecipazione dello Stato agli utili netti, essere tenuta gestione separata per l'esercizio della concessione per cui è stata accordata la sovvenzione governativa. In tale gestione, alle voci spese generali e di amministrazione non potrà figurare una somma superiore ad una quota delle spese generali e di amministrazione dell'ente, proporzionale alle quote di capitale rispettivamente impiegate.

Art. 61. Qualora sia stabilita la partecipazione dello Stato agli utili dell'azienda, il concessionario dovrà annualmente comunicare al ministero dei lavori pubblici i risultati della gestione dell'azienda stessa entro il mese successivo all'approvazione del bilancio se sia una società, od entro un mese dal compiuto anno di esercizio se sia un privato. Il ministero dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, accerterà la quota di partecipazione spettante allo Stato. Sarà in facoltà del ministero dei lavori pubblici come di quello del tesoro di fare ispezionare gli atti, registri e documenti contabili ed amministrativi concernenti l'azienda: i rappresentanti del concessionario dovranno somministrare tutti i documenti e gli schiarimenti che fossero richiesti, pena la sospensione della sovvenzione. Ove sorga contestazione circa la quota di utili spettanti allo Stato la controversia sarà decisa inappellabilmente da un collegio di tre arbitri, nominati l'uno dal ministero dei lavori pubblici, l'altro dal concessionario, ed il terzo, con funzione di presidente, di comune accordo tra le parti, o in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche. Gli arbitri giudicheranno secondo le regole di diritto; e la loro sentenza non sarà soggetta né ad appello né a ricorso per cassazione.

Art. 62. Il pagamento della sovvenzione verrà fatto ad annualità posticipate a cominciare dalla data del collaudo.

Art. 63. La riscossione della quota di partecipazione dello Stato, accertata giusta il precedente art. 61, sarà effettuata in base alla legge (testo unico) 14 aprile 1910 n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 64. Alla emissione di obbligazioni e di cartelle fondiarie di cui all'art. 54 del Regio Decreto 09/10/1919 n. 2161, sono autorizzati gli istituti che hanno facoltà di esercitare il credito fondiario. Con decreto del ministero dell'industria e del commercio, di concerto con quelli dei lavori pubblici e del tesoro, potrà l'autorizzazione essere estesa ad altri istituti di credito.

 

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